Il Parere della Procura Generale della Repubblica presso
la Corte d'Appello di Milano sull'istanza di revisione del processo Calabresi
7 gennaio 1998
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
N. 399/97 REG. SPEC. "B"
IL PROCURATORE GENERALE
vista l'istanza presentata dall'avv. Alessandro Gamberini dal Foro di Bologna, quale difensore di Bompressi Ovidio, Pietrostefani Giorgio e Sofri Adriano, intesa ad ottenere la revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 11 Novembre 1995, che in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 2 Maggio 1990, riteneva Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri, responsabili del delitto di omicidio aggravato ed altro e li condannava alla pena di anni 22 di reclusione dichiarando il delitto estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di Leonardo Marino, sentenza passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 22 Gennaio 1997.
Letti gli atti, osserva quanto segue .
Pienamente condivisibile è l'indirizzo guirisprudenziale della Suprema
Corte - richiamato e fatto proprio nella istanza - secondo cui "ai
fini della ammissibilità del giudizio di revisione è prova
nuova anche la prova che, pur essendo stata acquisita agli atti, non sia
stata oggetto di valutazione da parte del giudice del processo definito
con sentenza passata in giudicato", a nulla rilevando che ciò
sia dipeso da omessa deduzione delle parti, ovvero da mancato uso dei poteri
d'ufficio.
Esatta è pure l'osservazione che in esito al procedimento di revisione,
la Corte d'Appello, a differenza di quanto consentito dal c.p.p. del 1930,
"può ora pervenire ad una decisione di proscioglimento anche
alla luce di una valutazione che porti ad un giudizio di contradditorietà
o insufficienza della prova, stante l'integrale richiamo operato dall'art.
631 c.p.p. agli art. 529, 530 e 531 c.p.p.".
Rituale appare inoltre l'attività di acquisizione probatoria operata
dalla difesa degli istanti, la quale consente di deliberare in modo esauriente
la rilevanza e la consistenza delle "nuove prove" proposte.
Non esatta è invece l'affermazione secondo cui "il campo di
lavoro" dovrebbe essere "ristretto alla sequenza di sentenze rappresentata
dal trittico Assise 1990, Appello 1995, Cassazione 1997" e dovrebbe
"comunque appuntarsi in modo assolutamente prevalente, se non esclusivo
sull'appello 1995".
L'istanza di revisione si fonda infatti chiaramente sull'art. 630, comma
1° , lett. c.p.p., secondo cui l'impugnazione straordinaria in parola
può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute
o si scoprano nuove prove che, sole od unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631
c.p.p.". Tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 637, comma
3°, a norma del quale il proscioglimento non può essere pronunciato
esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte
nel precedente giudizio.
Tale ultima regola, si è giustamente osservato, "riassume il
significato stesso del procedimento definendo in negativo - ciò che
non deve essere - il presupposto giustificativo del giudizio rivisitato".
È pertanto evidente che le prove sopravvenute o scoperte dopo la
condanna debbono essere poste a confronto con tutte le prove valutate nel
corso dell'intero giudizio, senza esclusione di alcuna fase di questo ;
in caso contrario il procedimento di revisione finirebbe con trasformarsi
in un giudizio di quarta istanza, nonostante la formazione di una cosa giudicata.
Ed è anche opportuno rammentare che l'omessa valutazione della prova
non deve essere confusa con la erronea valutazione. La prova erroreamente
valutata non è prova nuova ai fini della revisione, in quanto la
sua ammissibilità si infrange nel citato divieto posto dall'art.
637, comma 3° c.p.p. di pronunciare il proscioglimento sulla base di
diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
Ciò premesso, può osservarsi, già in questa sede
di deliberazione, che il contenuto dell'istanza si concreta per un verso
nella proposizione di prove che sono indicate come nuove, ma che appaiono
del tutto prive di consistenza e rilevanza ai fini che interessano ;e
per altro verso, nella mera rielaborazione critica di testimonianze, dichiarazioni,
documenti, fatti ed accertamenti tecnici già ampiamente esaminati
e valutati nel giudizio.
Tutto ciò rende insussistenti i presupposti di cui all'art. 630,
1° comma, lett. c) c.p.p. e manifestamente infondata l'istanza di cui
si discute.
In particolare deve osservarsi.
1) i verbali di colloquio di Gnappi Luciano e di Cucurullo Bruno. L'episodio riferito dal teste si sarebbe verificato nei seguenti termini :
a) nella tarda serata del 19 Maggio 1972 si presentano presso l'abitazione dello Gnappi - il quale era al momento in compagnia di un collega di lavoro, Cucurullo Bruno - due individui, i quali dopo essersi qualificati come agenti di polizia, a richiesta dello stesso Gnappi, giustificarono la propria visita dicendo che intendevano mostrargli "alcune fotografie di persone sospettate dell'omicidio, allo scopo di verificare se poteva riconoscerne qualcuno ;
b) lo Gnappi fece presente di essere già stato convocato in questura il mattino seguente, dal dott. Allegra o da altro funzionario, per il compimento della medesima operazione ; i due, tuttavia, insistettero e gli mostrarono "alcune fotografie formato tessera, ma non del tipo segnaletico", una delle quali effigiante un uomo che gli "sembrò di riconoscere con certezza come l'omicida";
c) l'indomani lo Gnappi riferi' l'episodio in Questura al dott. Allegra ; questi, però, "fece finta di non sentire" ed all'insistenza dell'interlocutore, "assunse un atteggiamento di indifferenza";
d) ciò indusse nello Gnappi un profondo spavento "perché dato il periodo storico che si attraversava, gli sembrò di essere entrato in un gioco pericoloso più grande di (lui) e della (sua) povera testimonianza". Decise, pertanto, dopo averne parlato con il Cucurullo, di non fare alcun cenno dell'accaduto "né al Procuratore della Repubblica" , che ebbe ad interrogarlo di lì a pochi giorni, "né ad altra autorità".
È francamente arduo sostenere che le riportate circostanze costituiscano
un fatto nuovo da cui possa discendere la conseguenza, anche solo sul piano
del dubbio, della estraneità al reato del Bompressi.
Nel loro nucleo essenziale esse compendiano un riconoscimento fotografico
effettuato davanti ad organi di polizia ; vale a dire il compimento
di un'attività priva del valore formale delle ricognizioni personali
eseguite nel rispetto delle garanzie di legge, cui può essere attribuito
- esatta è sul punto la notazione degli istanti - unicamente valore
di indizio, che non discende però dal riconoscimento come strumento
probatorio ma dalla attendibilità che viene accordata alla dichiarazione
di colui che, avendo esaminato la fotografia dell'imputato si dice certo
della sua identificazione fisica.
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione
che ai fini della ammessibilità della revisione è necessario
che i nuovi elementi di prova, anche se da soli tali da non condurre al
proscioglimento, siano tuttavia idonei ad incidere sostanzialmente sulla
valutazione delle prove già raccolte e consentano di prevedere che
il riesame complessivo del materiale probatorio possa condurre a modificare
il giudizio.
La prova, oltre che nuova, deve essere quindi "rilevante"; deve
cioè dimostrare positivamente la innocenza o la non punibilità
del condannato, o comunque la necessità del suo proscioglimento in
relazione al fatto, secondo una qualsiasi delle formule indicate dagli art.
529, 530 e 531 c.p.p.
Il requisito, normativamente esigito, della rilevanza della nuova prova
conduce necessariamente ad escludere che in sede di revisione possano essere
dedotti elementi i quali rivestano preminente valore indiziario : in
quanto privo del carattere di dignità della prova, l'indizio non
ha una intrinseca attitudine ad influenzare in senso positivo e favorevole
al condannato l'apprezzamento degli elementi di prova già raccolti
e valutati nel precedente giudizio.
Nella specie, è inoltre da sottolineare, che nella struttura argomentativa
dell'istanza l'elemento in parola è essenzialmente valorizzato come
presupposto fattuale di un' affermazione - le foto mostrate allo Gnappi
non ritraevano certo Livio Bompressi, sconosciuto militante di Lotta Continua
- la quale riflette una valutazione del difensore e non del teste, e che
esso ha pertanto una significazione meramente strumentale alla rivalutazione
del materiale probatorio già compiutamente esaminato dai giudici
di merito.
Ma anche sotto diverso, concorrente profilo, gli elementi offerti dalle
dichiarazioni dello Gnappi non consentono di ritenere superato il vincolo
probatorio posto dagli art. 630 e 631 c.p.p.
Il riconoscimento fotografico da costui compiuto appare infatti effettuato
in termini di probabilità e non di certezza, come chiaramente risulta
leggendo le sue dichiarazioni in coordinazione con quelle del teste Cucurullo :
"Ricordo che fu mostrato successivamente una fotografia a Gnappi lo
Gnappi mi manifestò dubbi sulla somiglianza e disse che ne avrebbe
parlato il giorno successivo all'Allegra Ripeto mi manifestò dubbi
sulla somiglianza nella immediatezza della visione della fotografia, naturalmente
dopo l'allontanamento dei due sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine".
2) il verbale di colloquio di Torre Roberto
La circostanza relativa alla presenza di Bompressi nel bar Eden di Massa
nella tarda mattinata del 17-05-1972 è stata ampiamente esaminata
e valutata nel corso del giudizio.
La novità, secondo la prospettazione dell'istanza, sarebbe rappresentata
dalla introduzione di un nuovo teste d'alibi, Torre Roberto, di cui si sottolinea
la sicura credibilità, sia per "la delicata funzione pubblica"
che attualmente svolge "quale componente del Corpo di polizia municipale
di Massa" , sia perché privo di "ragioni di amicizia con
Bompressi che lascino ipotizzare un suo interesse ad inventare un ricordo
diverso del reale" , sia per la mancanza di un suo pregresso coinvolgimento
ideologico in Lotta Continua.
In particolare si sostiene che la presenza del Bompressi a Massa verso le
ore 13 del 17-05-1972 - attestata ora anche dal Torre - costituirebbe il
suo alibi, in quanto renderebbe impossibile che egli si trovasse il Milano
all'ora dell'omicidio.
Circa la rilevanza di detta presenza la sentenza 11-11-95 della Sezione
III della Corte d'Assise d'Appello ha così argomentato :
"Se poi si volesse sostenere la possibilità per l'imputato di
aver raggiunto la sua città, dopo tre ore dalla partenza da Milano,
tale circostanza di fatto farebbe venir meno soltanto l'affermazione di
Marino relativa alla permanenza di Bompressi nel Capoluogo lombardo, per
tre giorni consecutivi, come egli ha detto, per averlo appreso dallo stesso
Bompressi.
Tale fatto non avrebbe nessun altro significato, tanto meno quello di rendere
impossibile l'esecuzione dell'attentato da parte sua.
Ma tale tesi contrasta con la realtà della situazione viaria del
1972, prima della terminazione dell'autostrada della Cisa, quando la percorrenza
di strade normali, ingombra di veicoli di ogni specie, impediva in concreto
di percorrere tutto il tragitto a velocità elevata.
Con riferimento alla "situazione viaria" in questione, il P.M.,
nel corso del dibattimento del giudizio di primo grado, ha prodotto all'udienza
del 15-01-90 un rapporto dei C.C. di Milano (del quale si acclude copia),
in cui leggesi testualmente :
"Fa seguito al foglio pari numero datato 13-02-1990 di questo Comando.
1. Presso la Direzione compartimentale "ANAS" di Milano, con particolare riferimento al tratto Milano-Massa Carrara, è stato verificato che i tronconi autostradali attuali erano già esistenti nell'anno '72, ad eccezione dell'A15, Parma-La Spezia, esistente ma operante soltanto dal 24-05-75.
2. Per raggiungere la località toscana da questo centro erano
percorribili le seguenti autostrade :
A1 "Milano-Firenze-Nord" + A11 "Firenze Nord-Lucca"
+ il Raccordo "Lucca-Viareggio" (Km 10 circa) + A12 "Viareggio
- Carrara". Distanza in Km dal casello di Milano a quello di Massa
376 ; da quello di Carrara 383.400 ; A7 Milano-Genova + A12 "Genova-Livorno" :distanza
in Km dal casello di Milano a quello di Carrara 244,500 ; a quello
di Massa 250.900."
Tale documento, verosimilmente sfuggito all'attenzione della sezione III della Corte d'Assise d'Appello, non è stato in precedenza "dimenticato" dalle parti, come chiaramente risulta da quanto scritto nei motivi di ricorso per Cassazione, datati Pisa 15-04-92, a firma degli avv.ti Menzione e Pecorella, difensore del Bompressi (pagg. 2 e 3) : "la difesa di Bompressi, però, raccogliendo un elemento emerso dalla stampa il giorno dopo gli arresti ha proposto quattro testimoni che ricordavano di aver visto Bompressi il giorno 17-05-1972 verso le ore 13 in un bar di Massa. Li ha proposti, pur senza chiamarlo alibi (poiché, sia pure con difficoltà, dalle 9.15 alle 13.00 era forse possibile trasferirsi da Milano a Massa, e comunque non vi era in atti la prova che non lo fosse), evidenziandone l'importanza, soprattutto quando - dischiusosi il segreto istruttorio con la pubblicazione degli atti - si è saputo che, secondo il racconto di Marino, il Bompressi sarebbe rimasto a Milano dal 17 al 20 Maggio 1972".
Evidente è pertanto la non rilevanza della "nuova prova" offerta dalle dichiarazioni di Torre Roberto.
3) il verbale di colloquio di Vagheggi Paolo
Il contenuto dell'articolo apparso sul quotidiano "La Repubblica"
del 29-07-1988 ha formato specifico oggetto di valutazione nella sentenza
di condanna della Corte d'Assise 2.5.90, alle pagine 458 e 461.
L'argomento è stato ripreso nel citato ricorso per cassazione 15.4.92
nei seguenti termini :
"Ma la presenza di Bompressi a Massa il giorno 17.5.1972 attorno all'ora
di pranzo trova un preciso aggancio esterno alle testimonianze, anzi più
esattamente in persona esterna ai testi. Questa difesa, infatti, ha prodotto
copia di un articolo di Repubblica uscito il 29.7.1988 in cui il giornalista
Paolo Vagheggi in una corrispondenza da Massa riferisce che vi erano persone
che ricordavano Bompressi in città all'ora dell'aperitivo".
I particolari, riferiti dal Vagheggi nel verbale di colloquio, in ordine
ai modi ed ai tempi in cui apprese tale notizia, non modificano in alcun
modo il nucleo essenziale di questa e sono pertanto strutturalmente inidonei
a connotare gli estremi di nuovi e rilevanti elementi di prova, utili per
la revisione.
4) I verbali di colloquio di Decio Margherita e Gnappi Luciano, nonché dell'Avv. Zolezzi
E' stato condotto dalla difesa un nuovo esame che i suddetti testi, già
ampiamente escussi nel corso del giudizio.
Gli stessi hanno fornito varie precisazioni circa i fatti a loro conoscenza.
L'attività istruttoria così compiuta non appare riconducibile,
in alcun modo, alla previsione dell'art. 630 I° comma lett. c) c.p.p.,
sia perché è di tutta evidenza che una persona, esaminata
più volte e a distanza di tempo, indicherà particolari e puntualizzerà
i fatti, secondo meccanismi reiterabili all'infinito, sia, e soprattutto,
perché i particolari evidenziati da detti testi appaiono manifestamente
marginali e conseguentemente inidonei a configurare "nuovi elementi
di prova".
5) il verbale di colloquio dell' Avv. Annoni
Il teste ha partecipato al processo in esame nella qualità di
difensore di numerosi imputati (Caccavari, Dell'Amico, Gracis, Mottura,
Olivera, Sibona e Totolo).
Non risulta abbia mai avanzato richiesta di intervenire come teste a conoscenza
dei fatti rilevanti per il processo.
Nella prospettazione dell'istanza le circostanze da lui riferite metterebbero
in discussione l'attendibilità intrinseca del Marino e della Bistolfi.
Le condizioni economiche e sociali, gli aspetti caratteriali, le manie,
le abitudini stravaganti delle suddette persone, sono state scandagliate
nel processo in modo estremamente minuzioso.
Si esclude, prima facie, che ulteriori o generiche circostanze - quali quelle
riferite dall'Annoni - non riguardanti specificatamente i fatti di causa,
possano configurarsi come elementi di prova, atti ad incidere sul materiale
probatorio già esistente e vagliato.
6) Documenti :
6.a) Documenti riconducibili alla Bistolfi
Pur dando per ammessa la riferibilità dagli atti alle teste, valgono le considerazioni in precedenza svolte ; essendo, con tutta evidenza, assolutamente arbitrario dedurre da documenti del tenore di quelli allegati una diversa configurazione dei rapporti tra la Bistolfi ed il Marino in relazione alle reciproche conoscenze dei fatti riguardanti l'omicidio del commissario Calabresi.
6.b) Documentazione giornalistica
Per quanto concerne la questione dell'identikit, appare utile, per opportuna conoscenza, rilevare che oltre quello riprodotto nelle istanza, vi è altro identikit predisposto dalla Polizia (che si allega in copia unitamente a copia della fotografia del Bompressi esistente in atti) il quale ha formato oggetto di valutazione nel corso del giudizio.
6.c) Documentazione riguardante la vicenda della morte di Rostagno Mauro
Nel corso del giudizio tutti i difensori degli imputati hanno escluso
con vigore l'ipotesi di un collegamento tra l'omicidio di Rostagno Mauro
e l'omicidio del commissario Calabresi, opponendosi fermamente a qualsiasi
richiesta di attività istruttoria tendente ad accertare tale ipotetico
collegamento.
L'indagine richiesta nella istanza ripropone, sia pure sotto diversa angolazione,
il tema di un rapporto tra le due vicende, senza peraltro fornire alcuna
indicazione specifica sul contenuto delle circostanze da accertare.
Di qui l'evidente insussistenza di "prove nuove".
6.d) Lettere dei giornalisti Capuozzo e Deaglio.
I particolari riferiti in tali scritti riguardano questioni già valutate nel corso del giudizio ed aventi rilevanza assolutamente marginale.
7) Elaborazioni tecnico-scientifiche :
7.a) Elaborazione informatica delle fotografie di due reperti balistici e relazione balistica del dott. Ugolini.
Si sostiene nella istanza che dei due proiettili repertati e sui quali
si sono svolte le perizie nel corso del processo, soltanto uno era sicuramente
proveniente del corpo della vittima ; vale a dire quello definito negli
atti come "grosso frammento", estratto dai medici legali nel corso
dell'esame necroscopico dalla teca cranica del Calabresi.
Dell'altro proiettile - asseritamente "repertato in ospedale"
e che avrebbe trapassato il corpo della vittima entrando e uscendo dal dorso
- non sarebbe stata mai documentata nel processo la provenienza.
Mediante l'utilizzo di un recente metodo di elaborazione informatica delle
immagini, il perito balistico dott. Ugolini avrebbe accertato che le improntature
dei due reperti in questione - oggi non più disponibili, perché
distrutti - "si dimostrano incompatibili con l'essere stati sparati
dalla stessa pistola e con la successione dei colpi accertata in sentenza
e che pertanto, ove essa fosse ritenuta testimonialmente certa, verrebbe
radicalmente messa in dubbio l'appartenenza della pallottola all'omicidio
Calabresi".
La questione relativa alla "provenienza" dei proiettili, è
stata diffusamente trattata nella sentenza 12.7.91 della Sezione I della
Corte d ' Assise d 'Appello. In essa sono descritti, con il complemento
di analitici riferimenti agli atti ed ai documenti, tutti i passaggi dei
proiettili, dal loro ritrovamento alla successiva consegna all'ufficio corpi
di reato ; in particolare, si dà atto che dal certificato dei
corpi di reato (in Vol. 18, Cartella 13) risulta che il reperto n° 22726
contiene "al n° 1 una busta con proiettile repertato in ospedale,
al n°2 una busta contenente un frammento metallico rinvenuto presso
la lesione del cranio del dott. Calabresi, al n° 3 una busta contenente
frammenti di proiettile rinvenuti presso la parte terminale del capo del
dott. Calabresi........" e si sottolinea inoltre che detto reperto
è sempre stato nelle mani dei periti, senza essere mai manomesso
da alcuno.
Anche l'ulteriore questione prospettata nella istanza ha formato oggetto
di discussione nel primo giudizio di appello, nel quale è stato parzialmente
rinnovato il dibattimento, disponendosi una nuova perizia balistica.
In detto giudizio le difese hanno prodotto e fatto proprio un parere pro-veritate
del citato dott. Ugolini, in cui si escludeva la riferibilità alla
medesima arma del proiettile e del grosso frammento. L'ipotesi è
stata esaminata e ritenuta priva di fondamento dai giudici della Sezione
I della Corte d'Asise d 'Appello, i quali hanno espressamente richiamato
e condiviso le argomentazioni al riguardo svolte dai consulenti tecnici,
nonché dalle parti civili in una memoria depositata ai sensi dell'art.
145 c.p.p.
In detta memoria sono stati trasfusi i rilievi - corredati anche da copiosa
documentazione fotografica - formulati dai due consulenti balistici di parte,
a confutazione della tesi difensiva secondo cui "il grosso frammento"
non poteva essere appartenuto a cartuccia sparata dalla medesima arma dalla
cui canna era uscito il "proiettile", stante la diversità
delle impronte esistenti su di essi.
Sulla scorta di tali elementi deve necessariamente escludersi che l'istanza
contenga sul punto la prospettazione di "nuovi elementi di prova",
tali non potendosi certo ritenere un'ulteriore perizia balistica compiuta
con il supporto di una elaborazione informatica delle immagini delle impronte
dei proiettili risultanti dalle fotografie in atti.
Una tale indagine si risolve chiaramente nella reiterazione di un apprezzamento
già manifestato, in violazione del principio della improponibilità
nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni di situazioni già
note. Principio così puntualizzato dalla Suprema Corte con riferimento
alle prove critiche : "Ai fini del giudizio di revisione non costituisce
nuova prova una diversa e nuova valutazione tecnico-scientifica di dati
già apprezzati dal perito e dal giudice. Pertanto le valutazioni
di una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono
proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su nuovi elementi
di prova non conosciuti e/o non valutati dal giudice o dal perito. Le nuove
valutazioni, altrimenti, si risolvono esclusivamente in apprezzamenti critici
di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio e sono come tali
inammissibili perché in contrasto con il principio della improponibilità
per il giudizio di revisione di diverse e nuove valutazioni di dati acquisiti
al processo, conosciuti e valutati (Cass. Sez.I 21.9.1992, Ciancabilla).
7.b) Elaborazione tecnica della dinamica dell'azione omicidiaria e consulenza tecnica sul "cd incidente Musicco".
La dinamica dell'azione omicidiaria è stata minuziosamente ricostruita
ed esaminata sia nella sentenza 2.5.90 della Corte d'Assise, sia nella sentenza
12.9.91 della Sezione I della Corte d 'Assise d'Appello, sia nella
sentenza 21.12.93 della Sezione II della Corte d'Assise d'Appello, sia nella
sentenza 11.11.95 della Sezione III della Corte d'Assise d'Appello, nonché,
nei limiti propri del giudizio di legittimità nella sentenza 21.9.92
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e nelle sentenze 27.10.94
e 22.11.97 delle Sezioni I e V della Corte di Cassazione.
La "elaborazione tecnica" di tale azione, di cui all'istanza di
revisione, si risolve palesemente solo in una diversa e nuova valutazione
tecnico-scientifica di dati già apprezzati dal giudice, senza proporre
alcun concreto, nuovo elemento di prova.
Analogamente è a dirsi per quanto concerne la consulenza tecnica
riguardante "l'incidente Musicco".
8) Gli atti processuali ignorati
Si sostiene nella istanza che numerosi atti processuali sono stati ignorati
dal giudicato di condanna e si fa riferimento alla sentenza della Sezione
III della Corte d'Assise d'Appello dell'11.11.95 .
Giova ribadire che il "giudicato di condanna" è rappresentato
dalla sentenza 2.5.90 della Corte d 'Assise, di cui la sentenza 15.11.95
è sostanzialmente confermativa e che il perimetro delle prove già
valutate comprende necessariamente anche le ulteriori sentenze avutesi nel
corso del giudizio.
E' altresì opportuno precisare che l'esatto significato del termine
"ignorare" è "non conoscere una circostanza"
e non già, come sostenuto nell'istanza, "considerare, in un
iter argomentativo, irrilevante o non decisiva una circostanza che si conosce".
Ciò posto, va poi osservato che tutti i punti asseritamente "ignorati",
sono stati diffusamente valutati nelle sentenze del procedimento penale
di cui si discute.
In particolare :
a) le dichiarazioni della teste Dal Piva ( di cui gli appunti di polizia rappresentano un semplice riassunto) sono riportate quasi integralmente nella sentenza 2.5.90 della Corte d'Assise nelle pagine 23-27, e sono ampiamente esaminate nelle pagina 407-414, nonché confrontate con quelle degli altri testi sul punto, ivi comprese le dichiarazioni del Pappini ;
b) le dichiarazioni di Vigliardi Paravia sono diffusamente esaminate dalla Corte d'Assise dalla pagina 626 alla pagina 651 ;
c) le dichiarazioni di Capra Gemma sono esaminate nella sentenza della Corte d'Assise dalla pagina 347 alla pagina 350, con precisa confutazione delle argomentazioni difensive esposte nell'istanza di revisione ;
d) le dichiarazioni di Boria Cesare attengono alle esercitazioni con armi presso Coiro Canavese, di cui si parla in modo esauriente e completo nella sentenza della Corte d'Assise alle pagine 101-106 ;
e) le dichiarazioni di Liggini Marco riguardano i movimenti del Sofri nella mattina del 17.5.72 ; tali movimenti (unitamente a quelli del Pietrostefani) sono diffusamente esaminati nella sentenza della Corte d'Assise dalla pagina 621 alla pagina 623, oltre che in altre parti della motivazione ;nonché con riguardo al Liggini, nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 12.7.91, dalla pagina 359 alla pagina 368 ;
f) le dichiarazioni del M.llo Rossi e del Cap. Meo, concernenti i rapporti intercorsi tra il Marino e le forze di polizia, sono state diffusamente esaminate (con riguardo anche agli altri appartenenti alle forze stesse) nelle pagine 210-218 della sentenza della Corte d'Assise ;
g) il riconoscimento della base milanese è ampiamente trattato nella sentenza della Corte d'Assise dalla pagina 358 alla pagina 365.
Da quanto sopra esposto risulta evidente che anche con riguardo agi atti asseritamente "ignorati" non vi è prospettazione di fatti o circostanze nuove, ma soltanto la revisione critica di un'unica sentenza, quella del'11.11.95 la quale, come già detto, non è "la sentenza di condanna", ed è certamente non l'unica sentenza a dover essere considerata ai fini della revisione.
La richiesta proposta appare pertanto inammissibile poiché, manifestamente infondata. Conseguentemente deve essere disattesa anche l'istanza di sospensione della esecuzione proposta ai sensi dell'art. 635 c.p.p.
P.Q.M.
Si chiede che la Corte d'Appello , deliberando in Camera di Consiglio, voglia dichiarare inammissibile la richiesta di revisione come sopra proposta.
Milano , 7 Gennaio 1998
IL PROCURATORE GENERALE
Piero de Petris Sost.
Allegati :
1. copia sentenza 2.5.90 Corte Assise Milano
2. copia sentenza 12.9.91 Corte Assise Appello Milano
3. copia sentenza 21.10.92 Corte di Cassazione
4. copia sentenza 21.12.93 Corte Assise Appello Milano
5. copia sentenza 27.10.94 Corte di Cassazione
6. copia sentenza 11.11.95 Corte Assise Appello Milano
7. copia sentenza 22.1.97 Corte di Cassazione
8. copia rapporto CC Milano 20.2.90
9. fotocopia identikit Bompressi Ovidio
10. fotocopia fotografia Bompressi Ovidio
11. copia motivi ricorso per cassazione Avv.ti Menzione e Pecorella 15.4.92
12. copia memoria difensiva parti civili