
Piccola Posta Aprile 2000
dal Foglio
Adriano Sofri commenta le motivazioni della sentenza di revisione.
1 aprile 2000
Mercoledì ho abbracciato con sollievo le ossa di Ovidio
che finalmente usciva benché dalla porta stretta.
Così ho avuto una sera quasi allegra. Di notte ha tuonato
e piovuto, ed è consolante sentirsi al riparo nella propria
cella quando c'è il temporale. Ora aspetto di tornare sulla
mia pratica giudiziaria, quando avrò letto l'ultima rivendicazione.
Intanto richiamo due o tre egoistici concetti. Che io non parlo
per altri, e nessuno parla per me. Che quando avvisto, accostata
al mio nome, la parola "clemenza", la mia mano corre
alla fionda. Che io sono accusato di aver dato un mandato di omicidio
in un colloquio, e che quel colloquio non è mai avvenuto.
Che attraverso me Lotta Continua è accusata di aver deliberato
quell'omicidio, e che questo non è mai avvenuto. Che la
mia partita si chiuderà quando un giudice, a Roma o a Berlino,
scriverà una sentenza che quel colloquio non è mai
avvenuto, e che Lotta Continua non ha deliberato quell'omicidio.
E se no? Se no, niente. Mourir pour des idées, d'accord,
mais de mort lente, cantava Brassens. Non era uno scherzo. Moriremo
tutti. Io, almeno, pour des idées.
2 aprile 2000
E' lunedì, sono in galera e non ho ancora ricevuto le motivazioni
della sentenza veneziana, che leggerò con l'attento buonumore
che meritano altre 487 pagine di negazione della realtà.
Intanto però segnalo un errore di stampa davvero magnifico
nella scorsa puntata di questa Piccola posta. Avevo scritto: "Quando
trovo, accostata al mio nome, la parola clemenza, la mia mano
corre alla fionda". Il decifratore della mia grafia (con
cui mi scuso cordialmente) ha trascritto: "Quando trovo la
parola demenza". Ben mi sta. Inevitabilmente quella svista
suggestiva mi ha indotto a una serie di variazioni conseguenti.
Contare su un atto di demenza. Demente VII. La demenza di Tito.
Clementia Praecox. Oh my darling Dementine. Ci appelliamo alla
demenza della Corte.
5 aprile 2000
Sapete quell'espressione : "Vedere un altro film". Io
e i miei giudici., benché fossimo nella stessa multisala
bunker di Mestre, abbiamo visto un altro processo. Di quello che
hanno visto loro, e di cui ho finalmente letto la recensione,
la scena che mi ha più commosso è quella in cui
io, che da dodici anni dimostro che il colloquio pisano nel quale
avrei dato un mandato di omicidio non è mai avvenuto, vengo
a sapere che se anche se quel colloquio non fosse mai avvenuto,
sarei lo stesso colpevole. Non c'è male. Questi giudici
rinunciano ai salesiani, non ai miracoli. (Continua)
6 aprile 2000
Essendomi messo per la centesima volta a commentare una sentenza
sono triste solitario e finale come un copista del ministero dei
Lavori pubblici. A volte però ho un soprassalto di curiosità
e allegria, perché anche nelle più sabbiose sentenze
scivola qualche sentimento dell'estensore, che lo rende umano
e vicino. Che cosa c'è, per esempio, di più umano
della meschinità? Alla pag. 421 della mia ultima sentenza
viene citata, proprio di passaggio, la pioggia del 13 maggio del
1972 a Pisa, la pioggia da me ricordata, dai fotografi fotografata,
da Marino dimenticata, dai miei accusatori e condannatori negata,
dai giornali del giorno dopo descritta come "battente",
"insistente" e "accanita". Ed ecco che quella
cara vecchia pioggia vilipesa e archiviata torna, nella prosa
del giudice De Niccolo, così: "Si spiega come sia
possibile che Marino non abbia saldamente memorizzato, ad esempio,
il particolare del colore dell'autovettura rubata per il delitto
o il particolare della piogerella che guastò la parte conclusiva
del comizio pisano di Sofri...". La pioggerella: che tenerezza,
che delicatezza. Che dice la pioggerellina...? Dice: ah, com'è
umana la meschinità, com'è dettagliata.
7 aprile 2000
Continuo con il mio zibaldino di appunti sulla motivazione del
rigetto della revisione della nostra condanna. Veniamo alla psicologia
del ricordo. La premessa è che un ricordo si fissa, a tanta
distanza di tempo, quando è ancorato a qualche ragione
di interesse o a qualche circostanza coincidente. Così,
la notizia della morte di Calabresi può fissarsi nella
memoria dei militanti di Lotta Continua che hanno condotto una
così impegnativa campagna contro il commissario. Dunque
può spiegare la tenacia del ricordo, per esempio nei quattro
testimoni di Lotta Continua che hanno dichiarato di essersi incontrati
per l'aperitivo al bar Eden di Massa nella tarda mattinata del
17 maggio 1972, e di avervi incontrato Bompressi. Ma la loro testimonianza
non è attendibile, perché erano stati di Lotta Continua.
Conclusione: quei quattro avevano una ragione comune per conservare
esattamente il ricordo, perché erano di Lotta Continua;
ma siccome erano di Lotta Continua il loro ricordo non era credibile.
E' invece credibile quello di un quinto e nuovo testimone della
stessa scena, Roberto Torre, perché non era stato di Lotta
Continua; ma dato che non era stato di Lotta Continua, non aveva
una ragione per imprimere nella memoria il ricordo di quel giorno.
Dunque il suo ricordo non è credibile (Pausa, applausi,
cinque secondi di pubblicità per noi).
8 aprile 2000
Mi vengono addebitati, nella sentenza che vado annotando, due
"riscontri esterni". Il primo è l'"adesione
al movente": non lo commento, e ricada sugli autori. Il secondo
è il famoso (per gli amatori di questa vicenda) colloquio
fra Marino e l'ex senatore Bertone, nel quale Marino nominò
me e Pietrostefani. Avvenuto un mese prima della "confessione"
di Marino ai carabinieri, quel colloquio diventa "riscontro
esterno": cioè Marino di maggio riscontra Marino di
giugno. Ma questo è ancora poco. Poiché Marino stesso,
il suo avvocato, i carabinieri, e Bertone, si impegnarono tutti
a occultare quel colloquio per oltre un anno e fui io a fare il
nome di Bertone e a chiedere che fosse ascoltato, il "riscontro
esterno" è il frutto della mia autolesionista attività
di difesa. Infine: la ragione per cui Marino, Maris, Bertone e
i carabinieri vollero occultare il lungo antefatto della "confessione"
sta, come ho argomentato seimila volte, nell'interesse a sostenere
che Marino era andato spontaneamente dai carabinieri, e non che
i carabinieri erano andati da lui, perché da lui mandati.
Così si corona la fulgida esemplarità del "riscontro
esterno" a mio carico. C'è in questa ritorsione della
difesa in accusa qualcosa di più della protervia della
condanna a ogni costo: c'è un gusto della derisione e della
caricatura che l'Inquisizione, per quel che ne so, non aveva,
e avevano piuttosto i procuratori staliniani. Postilla: coloro
i quali, procuratori, essendo a conoscenza dell'itinerario che
portò da Bertone ai carabinieri a Marino, ne tacquero e
ne tacciono ancora, sono corresponsabili della mia persecuzione.
Punto sul quale tornerò, naturalmente. Quando lo sollevai
non mancò chi obiettasse: le cose saranno andate senz'altro
così, ma che Bertone o chi dopo di lui abbia mandato i
carabinieri da Marino che cosa cambia l'accusa di Marino? Tutto
cambia. L'accusa contro di noi non si basa su qualche fatto, ma
sulla parola (smentita) di Marino, e sulla pretesa spontaneità
del suo "pentimento". Dunque sappiate tutti, di destra
e di sinistra, amici o nemici, o invidiabili menefreghisti, qual
è la versione aggiornata del motivo per cui sono definitivamente
in galera: per aver avuto un colloquio con Marino che non ebbi,
e che ora viene dichiarato superfluo alla condanna dai giudici,
e forse frutto di un equivoco dall'avvocato di Marino; perché
Marino aveva fatto il mio nome all'ex senatore Bertone nel maggio
1988, con ciò riscontrando Marino che fa il mio nome ai
carabinieri un mese dopo; e per la mia "adesione al movente".
(Continua).
11 aprile 2000
Chiedendo la revisione del mioprocesso, io esibii un diario di
Antonia Bistolfi da cui si deduceva che la compagna di Marino
era a parte del suo racconto, mentre la condanna pretendeva che
ne fosse del tutto ignara, e che questa ignoranza la tramutasse
in un teste indipendente a riscontro di Marino. Ricostruisco l'istruttiva
peripezia di questa prova nuova.
1) La Corte d'appellodi Milano rigetta la revisione, ma dopo aver
condiviso la lettura del brano: "Esaminato l'ermetico brano
del suo diario intitolato 'Purificazione della verga e dell'utero'
la Corte condivide la spiegazione e la datazione del brano offerta
dalla difesa, ma nega il carattere di novità alla produzione
Il giudice rileva il parallelismo temporale tra il comportamento
di Marino e quello della Bistolfi e riconosce la possibilità
che la confessione sia stata maturata in ambito familiare".
2) La Cassazione replica: "A proposito del diario Bistolfi
e dell'annessa consulenza tecnica, la Corte di legittimità
osserva che è stata operata una valutazione di merito sostitutiva
del giudicato, i cui reali termini sono stati ignorati: invero,
la sentenza d'annullamento delle Sezioni Unite aveva segnalato
che il parallelismo temporale delle condotte della coppia Marino-Bistolfi
costituiva un dato idoneo a fondare dubbi sulla loro attendibilità,
e la sentenza in data 11.11.1995 aveva attribuito importanza alla
dichiarazione della Bistolfi d'aver conosciuto il coinvolgimento
del marito solo dopo la confessione di quest'ultimo; ebbene, la
gravata ordinanza si è posta in una posizione ad un tempo
divergente dal giudicato e contraddittoria nel suo sviluppo logico,
poiché il riconoscimento effettuato nell'ordinanza
della pregressa consapevolezza della Bistolfi del coinvolgimento
del marito nell'omicidio costituisce proprio un caposaldo della
tesi difensiva tuttavia disattesa ".
3) E' la volta della Corte d'appello di Brescia, che rigetterà
anch'essa la revisione: "Quanto al diario della Bisotlfi,
la Corte annette al documento carattere di novità, pur
dubitando della sua autenticità Invero, il brano del diario
è privo di data ed il documento è costituito da
una serie di semplici fogli separati". (Si trattò
di una svista madornale: la Corte non si accorse che i fogli che
esaminava erano fotocopie dell'originale, esistente, rilegato
e datato).
4) La Cassazione obietta ancora: il diario è un documento
legittimo.
5) Il giudice della revisione, De Niccolo, mi chiede in aula:
"Ma lei si rendeva conto che questo diario poteva essere
molto importante. Perché non l'ha usato prima?".
6) Il giudice De Niccolo, estensore della sentenza che respinge
la revisione, scrive: il brano del diario "non farebbe pensare
tanto ad un omicidio a sfondo socio-politico quanto a una sorta
di catarsi di un congresso carnale; ma se anche ci si addentra
nei meandri della composizione, si deve riconoscere che essa non
offre elementi sicuri per desumere che l'argomento esposto in
forma allusiva o romanzesca od onirica sia il delitto Calabresi
dunque la Corte è maggiormente propensa a credere che il
brano sia uno sfogo onirico privo di riferimento con quella vicenda,
e più in generale con qualsivoglia evento reale".
(Continua?)
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