DOVE SBAGLIA
IL GIUDICE
di CARLO GINZBURG
Repubblica, 21 marzo 1998
LA Corte d'Appello di Milano, Quinta sezione penale, doveva giudicare l'ammissibilità
della richiesta di revisione presentata dall'avvocato Gam berini, legale
di Sofri, Bompressi e Pietrostefani. L'ammissibilità: se fosse entrata
nel merito delle nuove prove avrebbe dato luogo a un quarto grado di giudizio,
non previsto dalla legge italiana. Invece la Corte d'Appello di Milano ha
fatto proprio questo. Replicando a un'affermazione della difesa, l' ordinanza
ha dichiarato che in generale l'eliminazione di un riscontro alla ricostruzione
dell'omicidio non basta: una valutazione di ammissibilità dell'istanza
di revisione richiede "in presenza di un giudicato di condanna un'inequivoca
sicura smentita" (ord. p. 48). In questo modo la Corte d'Appello di
Milano è andata molto al di là del compito che le spettava:
quello, dichiarato all'inizio dell'ordinanza, di valutare l'esistenza di
nuove prove, e la loro eventuale rilevanza.
Ma anche la nozione di "nuove prove", come si apprende dall'ordinanza,
non è stata intesa alla lettera. Il giorno in cui il commissario
Calabresi venne ucciso a Milano, il vigile urbano Roberto Torre (così
si legge in una dichiarazione allegata alla richiesta di revisione del processo)
vide Bompressi a Massa, in un'ora incompatibile con la sua partecipazione
al delitto. La Corte d'Appello di Milano non ha ravvisato nell' alibi fornito
da Torre una prova nuova: "Si ha sopravvenienza o scoperta di prove
nuove quando vi siano emergenze probatorie concernenti fatti nuovi";
se si dovesse "intendere la deposizione di un nuovo teste su una prova
già esaminata dalla sentenza di cui si chiede la revisione",
non si finirebbe più (ord. p. 37).
"La sentenza di cui si chiede la revisione" sembra essere quella
con cui la Corte d'Appello di Milano l'11 novembre 1995 condannò
Sofri, Bompressi e Pietrostefani a 22 anni.
IN realtà l'ordinanza precisa (p. 42) che con l'espressione "sentenza"
bisogna intendere "l'insieme di tutte le sentenze che si sono susseguite
nel caso in esame". Anche qui l'espressione "tutte le sentenze"
non va presa alla lettera. Di quest'insieme non fa parte la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 ottobre 1992) che aveva annullato
quella della Corte d'Assise d'Appello (12 luglio 1991) formulando dubbi
sull'attendibilità di Marino e ribadendo la necessità di riscontri
più rigorosi: l'ordinanza infatti mette le mani avanti dichiarando
che "i rilievi fatti dalle Sezioni Unite" non possono "essere
richiamati nella presente procedura" (ord. p. 3). Tacitamente esclusa
è anche la sentenza di assoluzione degli imputati, pronunciata al
termine di un nuovo processo d' appello (21 dicembre 1993), poi resa nulla
grazie a una cosiddetta sentenza suicida, e rimossa dalla memoria processuale.
Il termine di riferimento per valutare le eventuali "nuove prove"
è stato dunque opportunamente dilatato e ristretto al tempo stesso.
Non basta.
AFFERMANDO che le "prove già esaminate" sono per definizione
sottratte a confutazione, si è resa praticamente impossibile l'"inequivoca
sicura smentita", che sola (dichiara l'ordinanza) può implicare
l'ammissibilità della richiesta di revisione. Non basta ancora. Di
fronte a punti particolarmente imbarazzanti, come l'oscuro rapporto tra
Marino e i carabinieri, o le divergenze tra i testimoni oculari del delitto
e le confessioni di Marino (per non parlare delle dichiarazioni di Gnappi,
già ampiamente commentate dai giornali) la Corte d'Appello, Quinta
sezione penale, si è rifugiata in ipotesi gratuite o ridicole.
Il teste Pappini, per esempio, aveva dichiarato che la macchina degli uccisori
di Calabresi era guidata da una donna: "Per me era una donna, per i
capelli lunghi che aveva". Capelli lunghi lisci, precisò Pappini
in dibattimento: n on a cespuglio come quelli di Marino, che aveva sostenuto
di essere stato lui al volante di quella macchina. Come risolvere la contraddizione?
Ce lo spiegano i giudici della Corte d'Appello di Milano: "Neppure
è assurdo ritenere che - in un flash-back - Pappini si sia fatto
l'idea della particolare acconciatura del conducente dalla percezione visiva
dei baffi di Marino" (ord., p. 36). Baffi che diventano capelli femminili:
è facile immaginare la risata di scherno di chi escogita e scrive
una frase del genere. E la teste Dal Piva, che vide anche lei una donna,
di spalle? "Non è illogico pensare che la Dal Piva abbia visto
i due assassini scendere dall'auto, si sia distratta a guardare le sue carte
e abbia poi concentrato l' attenzione su due persone che passavano casualmente"
(ord., p. 37). E via di questo passo.
Dichiarare ammissibile la richiesta di revisione del processo voleva dire
esporre la versione di Marino alla possibilità di una confutazione.
Ma Marino era per definizione inconfutabile. L'istanza di revisione è
stata respinta, la Corte non ha ravvisato "alcuna valida ragione per
sospendere l'esecuzione della pena". Questa storia vergognosa si chiude,
per ora; tre innocenti rimangono in galera. Non dimentichiamolo, non dimentichiamoli.