L'INTERVENTO / Il parere del senatore Fassone (Pds) sulla
vicenda giudiziaria di cui il prossimo 18 marzo si tornerà a dibattere
in Appello a Milano
dal Corriere della Sera, 16 febbraio 1998
Ancora una volta a Milano. Ancora una volta di fronte ad un giudice
di appello. Il 18 marzo, alla quinta sezione penale, verrà infatti
discussa l'ammissibilità dell'istanza di revisione del processo Calabresi
presentata dall'avvocato Gamberini per conto di Adriano Sofri, Ovidio Bompressi,
Giorgio Pietrostefani, detenuti da oltre un anno per la condanna definitiva
inflittagli per la morte dell'ex commissario. I giudici di appello dovranno
stabilire se, sulla scorta delle nuove fonti di prova presentate dalle difese,
il processo debba avere un nuovo grado di giudizio. La Procura generale
ha chiesto che l'istanza venga dichiarata inammissibile.
Elvio Fassone, Senatore del Pds,Magistrato di, Cassazione,
È probabile che il processo a Sofri, Bompressi e Pietrostefani
abbia a rappresentare il più tormentoso caso giudiziario degli ultimi
decenni. Tutto in esso è eccezionale e conturbante: dal numero delle
sentenze intervenute alla distanza temporale del giudizio dal fatto; dalla
genesi della principale prova a carico ai &laqno;riscontri» a tale
prova (riscontri d'ambiente e di movente); dalla statura e quindi dalla
&laqno;simpatia» umana che avvolge sia la vittima sia il principale
condannato, alla condotta postprocessuale dei condannati.
Tutto converge nell'inquietare, anche se è inevitabile che i grandi
conflitti giudiziari - la contesa fra l'esigenza di risposta ai crimini
e i diritti di libertà - abbiano alla fine la loro risposta nell'unica
sede deputata a darla, quel &laqno;giusto processo» che è chiamato
a sancire un responso anche a nome nostro, sì che a esso dobbiamo
acquietarci.
Ma un conto è l'assenso istituzionale, altro è la pace mentale
e la quiete delle coscienze. Il fatto che sia stata presentata un'istanza
di revisione, circondata da grande attesa è il segno che esiste una
forte inquietudine in molti cittadini. E il fatto che la revisione sia un
istituto di carattere eccezionale, e quindi da usare con grande prudenza,
non può far trascurare che la disciplina di questo istituto si è
molto evoluta e dilatata nei decenni, facendo progressivamente arretrare
le difese di principio dell'intangibilità del giudicato, e rafforzando,
viceversa, le esigenze di giustizia sostanziale.
Oggi, a seguito delle modifiche introdotte dapprima nel 1965 (a seguito
del famoso &laqno;caso Gallo») e poi nel 1988 con il nuovo codice
di Procedura penale, si può dire che i valori della &laqno;certezza»
e dell'&laqno;autorità» della pronuncia definitiva sono non
tanto attenuati, quanto assestati su un piano di mera convenienza pratica.
La revisione non riflette più il conflitto tra il valore della stabilità
delle sentenze e il valore dei diritti di libertà, ma un'antitesi
fra due beni di cui solo il secondo risponde a una sicura tutela costituzionale,
mentre il primo riflette la semplice esigenza empirica di individuare un
momento a partire dal quale le sentenze di condanna possono essere eseguite.
Il nuovo codice propone alcune significative innovazioni rispetto al testo
precedente: i &laqno;nuovi elementi di prova», richiesti per legittimare
la domanda, sono stati sostituiti dalle &laqno;nuove prove»; queste
ultime debbono &laqno;dimostrare», e non più &laqno;rendere
evidente», la necessità del proscioglimento; e il proscioglimento
che si proietta su questa prognosi è il proscioglimento in tutte
le sue accezioni, quale descritto nell'articolo 530, vale a dire anche l'assoluzione
che nasce dalla prova insufficiente o contraddittoria.
Dietro il linguaggio stanno le cose. Se alle nuove prove non si chiede più
di rendere evidente l'innocenza, vuole dire che la delibazione preliminare
deve essere meno rigorosa che in passato. Se l'esito della revisione può
essere anche un'assoluzione dubitativa (che oggi non è più
espressa in una formula di insufficienza di prove unicamente perché
il dubbio confluisce nella proposizione assertiva di incolpevolezza), ciò
significa che le novità proposte possono limitarsi a rendere incerte
le prove a carico. E l'unico spunto in apparenza contrario (il fatto che
i &laqno;nuovi elementi di prova» siano stati sostituiti dalle &laqno;nuove
prove») sbiadisce subito, solo che si rifletta che il futuro proscioglimento
può conseguire anche a un fatto puramente normativo, e che il termine
&laqno;prova» è il frutto di una semplice rarefazione del linguaggio,
in cui il substrato strutturale della prova è concentrato sulla semplice
efficacia del risultato probatorio che si pretende. Dunque, al &laqno;giudizio
rescindente» si chiede semplicemente di non opporsi alla possibilità
che venga poi riconosciuto il dubbio.
Sofismi di giurista? Forse, ma la storia delle norme è anche storia
di elaborazione di valori. La parola è ora ai giudici della Corte
di Milano, che queste cose sanno già assai bene. Ma anche le semplici
riflessioni dei cittadini possono affiancarsi alle meditazioni dei giudici.
La loro solitudine chiede silenzio, la loro funzione esige rispetto. All'inquietudine
dei cittadini soccorre la fiducia in questa funzione e in questa solitudine.